
Il codice civile, all’articolo 1754, definisce il mediatore come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Per esercitare l’attività di mediatore è necessaria l’iscrizione nel ruolo degli Agenti d’affari in mediazione istituito presso la Camera di Commercio, diviso in quattro sezioni, una delle quali destinata in particolare agli agenti immobiliari. I moduli o formulari utilizzati dagli agenti immobiliari, sempre ai sensi della citata legge, devono contenere gli estremi dell’iscrizione nel ruolo dell’agente, o nel caso si tratti di società, del legale rappresentante; devono essere chiari e comprensibili e ispirati ai principi della buona fede, contrattuale.
Si ritiene che l’incarico conferito al mediatore di concludere un determinato affare non possa considerarsi costituito fino a quando non diventi “trilatero” ossia fino a quando le parti rispettivamente interessate alla vendita e all’acquisto, non siano state messe in relazione per effetto dello svolgimento di una attività di fatto dell’agente immobiliare. Il diritto alla provvigione matura a favore del mediatore, normalmente nei confronti di entrambe le parti, “se l’affare è concluso per effetto del suo intervento” (articolo 1755 codice civile). E’ importante specificare che, ai sensi dell’articolo 6 della legge 39/89, “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.
Il medesimo articolo soggiunge che “la misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, e vanno da un minimo di 1% ad un massimo di 3%”.
L’incarico ricevuto di mediare comporta diritti e obblighi del mediatore: il diritto al rimborso delle spese autorizzate dalla parte conferente l’incarico e l’obbligo di attivarsi per favorire la conclusione dell’affare, comunicando alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso (articolo 1759 codice civile). Una corretta informazione consente al consumatore di valutare adeguatamente la convenienza dell’affare.
L’affare può dirsi concluso allorquando le parti messe in relazione dal mediatore, abbiano ottenuto il risultato voluto il cui contenuto sia tutelato dall’ordinamento giuridico. Si deve ricordare che, anche dopo la scadenza dell’incarico di mediazione sussiste un diritto alla provvigione a favore del mediatore se le parti concludano l’affare comunque per effetto del suo intervento in virtù del principio del nesso di causalità tra l’attività svolta dal mediatore e l’affare concluso tra le parti.